2 Aprile 2020
Cari Colleghi,
Come saprete, ieri mattina è stato pubblicato il decreto interministeriale che ha esteso ai professionisti l’indennità di 600,00 Euro, anche nota come “reddito di ultima istanza”.
Con questa espressione infelice lo Stato ha offerto a tutti i professionisti, compresi quelli iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria quali Cassa, la possibilità di godere di una misura a sostegno del reddito.
Ci è stato chiesto se gli iscritti all’albo nel 2019 o nel 2020 possano inoltrare la domanda, pur non avendo conseguito redditi professionali nell’anno 2018.
A nostro avviso, la risposta non può che essere positiva.
Il requisito richiesto dall’art. 1, comma 2°, del decreto 28.3.2020 è esclusivamente la percezione di un “reddito complessivo”, nell’anno 2018, non superiore ad € 35.000,00 (oltre, ovviamente, all’aver subito una limitazione dell’attività).
Se si interpretasse la disposizione escludendo dal novero dei beneficiari gli avvocati privi di redditi professionali nel 2018, si priverebbero del contributo tutti i neoiscritti.
Fortunatamente, il dato letterale della norma favorisce interpretazioni meno restrittive.
Ogni altra e diversa lettura comporterebbe una palese diseguaglianza, in quanto il Legislatore ha voluto introdurre una tutela per il reddito dei professionisti colpiti dall’emergenza nel 2020 .
Come ogni interpretazione la stessa deve essere assunta come tale; siamo tutti avvocati e ben conosciamo la bellezza e la difficoltà del dover interpretare la norma ed il valore dell’interpretazione stessa.
Da ultimo, riconosciamo che la difficoltà interpretativa non sia imputabile alla nostra Cassa, la quale pur non esente da difetti, si trova costretta a seguire le non chiare disposizioni normative.
Per eventuali approfondimenti, potete contattare l’Avv. Alberto Bassignano (Delegato Cassa Forense), che è a vostra disposizione.
Buon lavoro,
Avv. Jacopo Formento (Consigliere Delegato)
Avv. Alberto Bassignano (Delegato Cassa Forense)”
Modificato: 8 Aprile 2021