19 Marzo 2020
Gentili Colleghi,
è ormai nota la pubblicazione del D.L. 18/2020 che prevede, tra l’altro. le Nuove Misure Urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.
L’Art. 83 abroga gli artt. 1 e 2 del D.L. 11/2020 quindi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Nel medesimo periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. L’artIcolo disciplina anche la modalità di computo dei termini a ritroso.Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Per il periodo 9 marzo 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di MEDIAZIONE, ai sensi del d.lvo 28/10, nei procedimenti di NEGOZIAZIONE ASSISTITA, ai sensi del D.L. 132/14 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,DALLA l.162/14, nonché IN TUTTI I PROCEDIMENTI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE REGOLATI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, QUANDO I PROCEDIMENTI SIANO STATI PROMOSSI ENTRO IL 9 MARZO 2020 E QUANDO COSTITUISCONO CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
Per il periodo 9 marzo 2020- 15 aprile 2020 che preclude la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi (art. 83 c.8). Bisognerà prestare attenzione ai provvedimenti di cui al comma 6 che sono relativi al periodo 16 aprile 2020 31 maggio 2020 che quindi non sono definiti in tutti i suoi aspetti.
L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa sino al 30 giugno 2020 (art. 103)
Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili , si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
ART. 46 SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per un periodo di 60 gg. I datori di lavoro privati non possono avviare le procedure di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 L.223/91. Per il medesimo periodo vengono sospese le procedure di riduzione del personale pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.
Le procedure inibite o sospese sono: – procedure di licenziamento collettivo c.d. diretto; – procedure di collocamento in mobilità..
Sino alla scadenza del termine di 60 gg. Dall’entrata in vigore del D.L. i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, non possono licenziare i propri dipendenti adducendo un giustificato motivo oggettivo.
Nessuna disposizione del D.L. prevede alcuna sospensione dei termini stragiudiziali previsti dalla legge per l’impugnazione del licenziamento.
Il Consiglio Nazionale Forense e L’Organismo Congressuale Forense hanno predisposto rispettivamente una SCHEDA DI ANALISI e una GUIDA OPERATIVA ALLA LETTURA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
L’ART. 103 disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
Non viene considerato – nel computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data- il periodo compreso tra la medesima datae il 15 vaprile 2020, salvo restando l’obbligo per le PA di adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Sino al 15 giugno 2020 conservano validità tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.
Comma 3 : tali disposizioni non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni dello stesso D.L.18/2020 e dagli altri D.L. adottati per far fronte all’emergenza sanitaria ( DD.ll 8, 9 e 11/2020).
Comma 4 : tali disposizioni non si applicano altresì ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo…
Comma 5 : per i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, c.2 D.lgs 165/01 è prevista la sospensione dei termini fino al 15 aprile 2020.
Tali disposizioni si applicano, per quanto di competenza, ai procedimenti amministrativi instaurati presso i COA e presso il CNF e alla validità delle certificazioni e attestazioni da esse rilasciate. Lo stesso vale per i termini relativi allo svolgimento dei procedimenti disciplinari dinanzi ai CDD, che hanno pacificamente natura amministrativa.
ART. 123 : introduce DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE
ART. 124 : LICENZE PREMIO STRAORDINARIE PER I DETENUTI IN REGIME DI SEMILIBERTA’.
EQUA RIPARAZIONE: Con riferimento al diritto all’equa riparazione, in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del D.L. 18/2020 non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell’udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 30 giugno 2020.
DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI: dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli Uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico è obbligatorio procedere mediante il deposito telematico di ogni atto.
PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO: Gli obblighi di pagamento del C.U., nonché l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con la modalità telematica, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica AGID.
PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE DA PARTE DEI DETENUTI: Ferma l’applicazione dell’art. 472 c. 3 cpp dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.
NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI IN MATERIA PENALE: Sono introdotte deroghe al cpp sul punto. I rinvii d’ufficio delle udienze adottati in ragione dell’emergenza coronavirus saranno comunicati telematicamente a mezzo pec , prevedendo specificamente la notifica ex lege presso il difensore di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private.
Nel caso di difensore d’ufficio continueranno a trovare applicazione le norme codicistiche.
UDIENZE DA REMOTO: Nel periodo 9 marzo- 15 aprile 2020 ciò avverrà per i soli procedimenti non soggetti a rinvio e sospensione mentre dal 16 aprile 2020 tale modalità troverà applicazione più diffusa ma
– il Giudice dovrà comunicare giorno, ora e modalità di collegamento
– verranno adottate modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO si segnala il protocollo 18 marzo 2020 meglio denominato NESSUN SI MUOVA. Fino al 15 aprile 2020 e salvo ulteriori proroghe, NON SONO CONSENTITI da parte degli avvocati i depositi di atti che non concernano direttamente i procedimenti non sospesi, sia nel settore civile che nel settore penale.
SETTORE CIVILE: saranno rifiutati dalla cancelleria, previa interlocuzione con il Presidente del Tribunale, i depositi tramite PCT degli atti che concernano i procedimenti sospesi o non urgenti
SETTORE PENALE: allo sportello virtuale non dovrà pervenire alcun tipo di richiesta che non concerne i procedimenti non sospesi. Le diverse richieste saranno irricevibili e dovranno essere reiterate alla fine del periodo emergenziale.
Art. 108 MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO POSTALE:
Dal 17 marzo al 30 giugno 2020 sono momentaneamente modificate le modalità di consegna degli invii raccomandati e della corrispondenza da consegnarsi mediante il servizio di notificazione a mezzo posta. L’operatore accertata preventivamente la presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro e senza raccogliere la firma, procede all’immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza o in altro luogo indicato dal destinatario. La firma sui documenti di consegna è quindi apposta dall’operatore postale che attesta la modalità di recapito.
ART. 67 c. 3 SOSPENSIONI DI ATTIVITA’ NON URGENTI: Sono sospese dall’8 marzo al 31 maggio 2020 le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ex artt. 492 bis cpc, 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att., di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ex art.22 l.241/90 e dell’art. 5 D.Lgs. 33/13
Il D.L. prevede inoltre una serie di misure fiscali e tributarie agli artt. 62, 67, 68 che trovate ben esplicitate nella scheda di analisi del CNF.
PER LE MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEGLI AVVOCATI
Per il c.d. Reddito di ultima istanza (art.44) la misura sembra porre un doppio limite: da un lato entro 30 gg. Dovranno essere attuati i decreti ministeriali, dall’altro la misura non pare generalizzata. La somma stanziata non appare sufficiente a coprire i numeri degli Avvocati (oltre 240.000 iscritti) in quanto servirebbero 120 milioni di Euro e la misura stanzia 300 milioni per tutti gli autonomi e i professionisti.
Il bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting non sembra riguardare gli Avvocati.
Meritano invece attenzione le previsioni di cui agli art. 49 lett. K) sui finanziamenti garantiti in favore dei professionisti e 54, c.d. fondo Gasparrini, sulla sospensione del pagamento delle rate di mutui.
Cordiali saluti e “buoni domiciliari”.
Il Presidente
Avv. Claudio Massa
Il Consigliere Segretario
Avv. Tiziana Marraffa
Modificato: 8 Aprile 2021