8 Febbraio 2020
INFORMATIVA SULLE NUOVE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI MINIMI 2020.
I contributi minimi previdenziali, dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense, dal corrente anno 2020, saranno riscossi con le seguenti modalità:
CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO: il Consiglio di Amministrazione della Cassa, nella seduta del 21 settembre 2018, ha stabilito che, in attesa dell’approvazione da parte dei Ministeri degli importi dovuti per il corrente anno, le prime tre rate del 29 febbraio (2 marzo), 30 aprile, 30 giugno saranno riscosse, a titolo di acconto, tenendo conto della contribuzione non rivalutata, mentre la quarta rata del 30 settembre sarà determinata a saldo; la contribuzione minima soggettiva obbligatoria dovuta per l’anno 2020, ai sensi degli art. 7, 8 e 12 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 L. 247/2012, è stata rivalutata nella seguente misura (CDA 23 gennaio 2020):
• € 2.890,00 contributo minimo soggettivo intero (art. 7, comma 1)
• € 1.445,00 con riduzione del 50% *
• € 722,50 con riduzione dell’ulteriore 50% *
*le riduzioni riguardano i casi previsti dall’ art. 7 comma 2 e art. 8 del Regolamento ex art. 21 L. 247/2012, limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione alla Cassa.
CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO: il contributo minimo integrativo, di cui all’art. 7 primo comma, lettera b) del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/201, anche per l’anno 2020 non è dovuto, a seguito della temporanea abrogazione per gli anni dal 2018 al 2022, resta comunque dovuto il 4% sul Volume d’Affari Iva annualmente prodotto e da dichiarare nel mod.5/2021.
CONTRIBUTO DI MATERNITA’: tale contributo verrà successivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione e, previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, verrà richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata, che sarà resa disponibile e generabile in tempo utile prima della scadenza del 30 settembre 2020
Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità potrà avvenire in unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2020, mediante la produzione e la stampa del bollettino come sopra descritto, ovvero tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione, in unica soluzione nel mese di settembre, o in quattro rate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre se tale modalità di pagamento è già stata richiesta. Qualora il pensionato non abbia ancora attivato tale ultima opzione di pagamento potrà farlo utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione modulistica del portale web della Cassa.
I bollettini M.Av., da utilizzare alle scadenze previste, dovranno essere generati e stampati direttamente, da ciascun iscritto, dal sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) mediante la sezione “Accessi Riservati – Posizione Personale“, utilizzando il codice meccanografico e il PIN personale, a partire da lunedì 10 febbraio 2020. Per ulteriori informazioni e approfondimenti si invita a consultare il sito: www.cassaforense.it, ovvero a contattare l’ Information Center previdenziale al numero 06.87404040.
DOMANDE DI ESONERO EX ART.10
DEL REGOLAMENTO EX ART. 21, L. 247/2012
Si comunica che, a partire da lunedì 10 febbraio 2020, sarà disponibile sul sito web della Cassa la funzionalità per la presentazione dell’istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2020, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012. Si precisa che l’esonero può essere chiesto, per una sola volta nell’arco dell’intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell’art. 21, legge 247/2012. Per la sola ipotesi di maternità/adozione l’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi. Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2020 (fermo restando quanto dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in autoliquidazione sulla base dell’effettivo reddito professionale e volume d’affari iva prodotti) potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2020, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione: “Accesso Riservato – Servizi On-Line-Istanze OnLine“. Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione. L’ammissione al beneficio è subordinata all’accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell’istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell’istruttoria.
Cordiali saluti.
COA CUNEO
La Segreteria
Modificato: 8 Aprile 2021