27 Gennaio 2021
Cari Colleghi,
ieri abbiamo accolto la dichiarazione d’impegno di tre giovani Colleghi, a cui abbiamo rammentato la significatività, alla luce del corretto esercizio della Professione, della prestazione del “giuramento” alla vigilia di una ricorrenza triste ma sulla quale doverosamente appuntare la nostra attenzione.
Giovanni Canzio, che non penso necessiti di alcuna presentazione, in una nota ove veniva affrontato il tema del silenzio prestato dal ceto dei Giuristi al momento dell’entrata in vigore, nel 1938, delle obbrobriose leggi razziali (e tra i componenti del ceto ve ne furono – da una parte e dall’altra – un certo numero che purtroppo supportarono quella legislazione, disumana comunque la si pensi), ha affermato, per spiegare e non giustificare, che in quel periodo la Magistratura era soggetta al pesante controllo dell’esecutivo e quindi menomata nella sua autonomia e nelle sue capacità di reazione : di certo, ed è comprensibile, l’eroismo non si può ragionevolmente pretendere da tutti. Per la nostra parte, sempre per spiegare e non giustificare, l’art. 12 del RDL 1578/33 (periodo significativo) al primo comma, prevedeva solamente che
“Gli avvocati [ed i procuratori] debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all’altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia”.
L’art. 2 comma II della L. 247/2012, la prima legge professionale forense del dopoguerra afferma
“L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettivita’ della tutela dei diritti”
Ci pare che la differenza sia assai significativa anche alla luce del testo dell’impegno solenne previsto dall’art. 8 della Legge Professionale
“Consapevole della dignita’ della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealta’, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”
Tutto quanto sopra deve essere posto nel quadro del tenore dell’art. 1 del nostro Codice Deontologico che stabilisce, come noto :
“1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2. L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.”
Ci siamo permessi di ricordare quanto sopra, soprattutto per quelli che come noi il giuramento (così si chiamava in allora) hanno prestato un certo numero di anni fa, nella certezza che nuove iniziative legislative dello stampo di quelle, indegne, sopra richiamate, sapranno trovare sul loro cammino le opposizioni di quegli Avvocati che vorranno onorare i principi derivanti dalla legge professionale e dal codice deontologico, con la consapevolezza che occorrerà anche massimamente adoperarsi per la salvaguardia dell’indipendenza della Magistratura dal potere esecutivo, pur nelle differenze di opinioni che spesso ci portano ad avere posizioni non omogenee sulla soluzione dei problemi, superabili con un confronto serrato, franco e leale tra tutti i componenti della Giurisdizione.
Buona giornata e non dimentichiamo che l’obbrobrio può sempre ripresentarsi, nella storia.
IL PRESIDENTE
Avv. Claudio MASSA
Modificato: 8 Aprile 2021