4 Aprile 2025

Care Colleghe e Cari Colleghi,

come avrete letto, con provvedimento del 31 marzo scorso il Presidente del Tribunale ha disposto la cessazione dell’efficacia  del provvedimento emesso il 9 gennaio scorso ex art. 175 bis c.p.p. che permetteva anche agli avvocati (soggetti abilitati esterni) il deposito degli atti ivi indicati  con modalità non telematiche.

Pertanto,  a far data dal 1° aprile tutti gli atti di cui al DM 206/24 andranno obbligatoriamente depositati attraverso l’applicativo PDP.

Tuttavia, per i casi di comprovato malfunzionamento dell’applicativo si è concertato con il Tribunale che detti atti possano essere depositati anche con modalità non telematiche anche dagli avvocati.

Il malfunzionamento potrà essere documentato con i mezzi ritenuti più idonei anche, ad esempio, attraverso lo “screenshot” che attesti il non regolare funzionamento dell’applicativo.

Il Presidente di sezione ha assicurato che la valutazione del malfunzionamento sarà da parte dei Giudicanti valutato con atteggiamento particolarmente comprensivo.

In data 31 marzo si è tenuta, altresì, una riunione tra il Presidente della Corte di Appello di Torino, i Presidenti dei Tribunali e degli Ordini forensi del distretto al fine di confrontarsi su le linee guida da tenere per il deposito degli atti in via telematica anche e sopratutto in ragione delle difficoltà che potrebbero emergere a causa del “periodo di rodaggio” dei sistemi.

In generale è emersa una assoluta disponibilità a valutare con comprensione le addotte ragioni di malfunzionamento del portale che costringono all’utilizzo di modalità di deposito non telematico.

Con riferimento al deposito degli atti di appello è emerso l’orientamento, da parte della Corte, di ritenere come unico modo valido di deposito dell’impugnazione, quello telematico.

Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente ha tenuto a rassicurare l’Avvocatura circa la assoluta disponibilità e flessibilità nella valutazione delle ragioni che hanno determinato il deposito in modalità non telematiche (che dovranno comunque sempre essere specificate), tenendo conto che in ogni caso, salvo esplicite opposizioni da parte delle altre parti processuali, l’attenzione principale sarà – come sempre – focalizzata sul rispetto dei termini  per la presentazione dell’impugnazione.

Si consiglia, dunque, di indicare all’atto del deposito in modalità non telematica, la ragione per la quale non si è potuto utilizzare il portale.

Da ultimo, molti colleghi, si pongono il problema di come debba avvenire il deposito di alcuni atti, quali ad esempio la costituzione di parte civile ovvero il deposito di documenti al dibattimento.

L’orientamento – anche collegato alla necessità di un contraddittorio tra le parti circa la ammissibilità dell’atto o del documento– è quello di produrre l’atto o il documento in forma cartacea e successivamente, una volta stabilitane l’ammissibilità da parte del giudice, provvedere al deposito anche in forma telematica.

Del resto, tale orientamento appare maggiormente in linea con le scansioni processuali: è evidente, infatti, che prima di essere acquisito al fascicolo, un documento (ma anche la costituzione di parce civile) deve essere sottoposto al vaglio delle parti e del giudice.

Di concerto con il Presidente di Sezione Penale e il Procuratore della Repubblica, provvederemo al più presto a stilare brevi linee guida sul punto.

Infine, desidero ringraziare l’avv.  Fabrizio Testa per la continua disponibilità a cooperare con l’Ordine, i colleghi e gli uffici giudiziari (per i quali è spesso il consulente ritenuto più affidabile…) in tema di procedure telematiche.

Cari saluti a tutti.

Alessandro Ferrero

https://www.ordineavvocaticuneo.it/tribunale-di-cuneo-provvedimento-ai-sensi-dellart-175-cpp/

 

 

FORMAZIONE

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La Segreteria

 

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Modificato: 4 Aprile 2025