18 Febbraio 2021

Buongiorno Colleghi,

ci preme sottoporre alla vostra attenzione i chiarimenti del CNF in merito alla valutazione del rispetto, ai fini dell’inserimento e della permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, dell’obbligo di formazione continua, in relazione alla possibilità di compensazione dei crediti prevista dal Regolamento CNF in materia di formazione.

Poiché  dal primo inserimento nell’elenco dei difensori di ufficio la legge prevede la verifica annuale dei requisiti per la permanenza nell’elenco medesimo, in sede regolamentare, all’art. 5 cpv., è stabilito che il requisito relativo all’obbligo di formazione continua si intende rispettato qualora il richiedente abbia conseguito, nell’anno antecedente la richiesta, n. 15 crediti formativi di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie (rif. Art. 12 Regolamento formazione continua)

La verifica annuale non consente la compensazione dei crediti formativi, che, ai fini del rispetto dell’obbligo, fonda sulla valutazione triennale, mentre il controllo in sede di requisiti per la permanenza (ma anche per l’inserimento) nell’elenco dei difensori di ufficio, avviene annualmente, con la conseguenza che si dovrà avere riguardo sempre e solo al numero dei crediti definiti dal Regolamento con riferimento all’anno antecedente la richiesta.

Pertanto, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito del rispetto dell’obbligo di formazione continua, si dovrà fare esclusivo riferimento ai crediti conseguiti dall’avvocato nell’anno antecedente la domanda.

Si rammenta infine che, con delibera adottata in data 20.03.2020, il Consiglio Nazionale Forense, in ragione della sospensione della attività giudiziaria determinata dalla emergenza sanitaria, ha modificato il proprio Regolamento per la Difesa di Ufficio, riducendo, per l’anno della pandemia, il numero dei crediti formativi ai fini della difesa di ufficio, da 15 a 5, di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie.

Pertanto coloro che faranno domanda di iscrizione nell’anno 2021, ovvero di permanenza per l’anno 2022 da presentarsi entro il 31.12.2021, dovranno attestare di avere conseguito nell’anno 2020 ( anno antecedente la richiesta ) 5 crediti formativi di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie.

 

I CONSIGLIERE DELEGATI

Avv. Giovanna SUPERTINO

Avv. Dora BISSONI

Modificato: 8 Aprile 2021