27 Aprile 2021

Cari Colleghi,

mi  risulta (anche perché sono stato personalmente contattato) che vi siano agenzie che stanno interpellando gli avvocati del nostro distretto per la vendita di spazi pubblicitari su un settimanale nazionale (Panorama) e su un quotidiano specializzato (Il Sole 24 ore).

Personalmente mi sono “smarcato”  (Il Sole 24 Ore ha assunto  in passato posizioni che collidevano frontalmente con il concetto di professione intellettuale  di cui sono tuttora un convinto sostenitore) anche perché mi è capitato sotto il naso il prodotto di tale attività di marketing, dove ad esempio si rinvengono affermazioni di questo genere:

“l’eccellenza al servizio del Cliente” da parte di uno studio, operativo dal 2009 e purtuttavia  “altamente specializzato in diritto civile e del lavoro…” in un momento in cui la specializzazione, anche quella non “alta”, si ottiene soltanto dopo una valutazione specifica dei titoli che mi risulta essere ancora  di fatto “in itinere” attese le travagliate vicende delle specializzazioni forensi, che sono note a tutti gli addetti ai lavori.

Nella comunicazione in esame, lo studio conclude con l’affermazione che mi pare anch’essa non verificabile e pertanto  censurabile, di essere diventato “uno dei primi  protagonisti del panorama nazionale del contenzioso civile”.

Nel “catalogo” dei provvedimenti normativi che regolano la “pubblicità” dei professionisti si rinviene anche  l’art. 3 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni in L. 148/2011, il quale, alla lettera g) stabilisce che  “la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, la specializzazione ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere e corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie”.

L’ utilizzazione di informazioni corrette è tanto più cogente in  un campo, quale quello delle prestazioni professionali , caratterizzato da un elevato contenuto etico, per ovviare alle “asimmetrie informative”  che caratterizzano il settore che impone particolare rigore nelle “comunicazioni professionali”.

Non a caso l’art. 35 del nostro codice deontologico non parla di pubblicità professionale ma di “informazione al pubblico” connotato che appare più limitativo del riferimento alla “pubblicità”, tradizionalmente afferente al campo più propriamente commerciale.

Nell’attività di informazione, l’avvocato deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza ed occorre dunque essere particolarmente attenti, in quanto, a seguito di interventi dell’Autorità Antitrust, non sussiste più una potestà di verifica preventiva da parte degli Ordini – che poteva anche avere una valenza non di “censura” ma di orientamento preventivo –  potendo il controllo deontologico essere esercitato “a posteriori”, sul contenuto del messaggio una volta diffuso.

Nell’ipotesi in cui foste contattati e decideste di dare corso al contratto, ricordatevi di effettuare una verifica stringente sulla conformità deontologica di quanto andate a far pubblicare, prima che il messaggio sia diffuso, per evitare complicazioni successive.

Cordiali saluti.

 

IL PRESIDENTE

Avv. Claudio MASSA

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Modificato: 21 Giugno 2021