29 Agosto 2016
!!!! ATTENZIONE MODULISTICA IN AGGIORNAMENTO !!!!
Segnaliamo altresì che il “Regolamento di procedura e codice etico” attualmente in vigore è in fase di revisione e si intende applicabile nelle parti non incompatibili alle disposizioni di cui al D.M. 150/23.
PROCURA PER LA SOSTITUZIONE DELLA PARTE IN MEDIAZIONE
Si fa presente che, secondo la sentenza della Cassazione n. 8473/2019, la parte può farsi sostituire nella partecipazione alla mediazione da un terzo, che può essere il suo difensore, purché tramite procura sostanziale che conferisca il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, la quale non rientra nei poteri d’autentica dell’avvocato.
Modificato: 8 Febbraio 2024