12 Luglio 2022
Cari colleghi,
l’art. 21 della nostra Legge Professionale ha introdotto il requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, demandando le modalità attuative ad un successivo Regolamento, il D.M. 47/16.
In forza di tali norme il COA ha il dovere di controllare che i propri iscritti, compresi gli Avvocati Stabiliti, svolgano la professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
I requisiti previsti dall’art. 2 c. 2 DM 47/16 devono ricorrere congiuntamente, fermo restando le cause di esonero tassativamente previste per cui l’attività viene considerata svolta in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente se l’iscritto
a) È titolare di una Partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di Partita IVA attiva;
b) Ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di Studio con altri colleghi o anche presso un altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) Ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico è stato conferito da altro professionista;
d) È titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicata all’Ordine;
e) Ha assolto all’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal CNF;
f) Ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione ex art. 12 c. 1 della Legge.
Benchè la prova dell’effettività, continuatività, abitualità e prevalenza non è richiesta laddove ricorrano le seguenti cause di esonero, tuttavia dovrà essere inviata all’Ordine ugualmente l’allegata autocertificazione con indicazione dei motivi dell’esonero stesso:
1) Per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo ( art. 2 c. 1 D.M. 47/2016);
2) Durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento Europeo(art. 21 c.6 L.247/12)
3) Alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo (art. 21 c.7 lett. a) L.247/12
4) Agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro (art. 21 c. 7 lett. b) L. 247/12)
5) Agli avvocati che svolgono comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza (art. 21 c. 7 lett. c) L.247/129.
Qualora non venga fornita prova dell’effettività, continuatività, abitualità e prevalenza è prevista, nostro malgrado, la cancellazione amministrativa dall’albo, salvo i giustificati motivi.
L’avvocato cancellato per mancanza dei requisiti di cui alle lettere a), b), d) ed f) ha il diritto di essere nuovamente iscritto ove dimostri di averli conseguiti successivamente, mentre in caso di mancanza dei requisiti sub c) ed e) dovranno decorrere 12 mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva per poter essere nuovamente iscritti all’Albo.
La sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere autocertificata attraverso il deposito in segreteria o l’invio a mezzo pec all’indirizzo segreteria@ordineavvocaticuneo.eu del modello che troverete qui sotto pubblicato, entro e non oltre il 29 luglio 2022.
Il Consigliere Segretario
Avv. Tiziana Marraffa
Download Documenti:
AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI CONTINUITA’ PROFESSIONALE
AUTOCERTIFICAZIONE DI ESONERO REQUISITI CONTINUITA’ PROFESSIONALE
Modificato: 12 Luglio 2022